ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata i sottoscritti:

  • MARIACRISTINA CAMPANINI, nata a MILANO il 02/12/1961, residente in MILANO, in Via Disciplini, 18, codice fiscale CMPMCR61T42F205M;
  • ROSANGELA LANZI, nata ANNICCO (CREMONA) il 30/10/1942, residente in MILANO, VIA DEI BOGNETTI 9, codice fiscale LNZRNG42R70A299P;
  • CATERINA BAZZANI, nata MILANO il 01/02/1970, residente in SAN GIULIANO MILANESE (MI), Via Campoverde 12/ A, codice fiscale BZZCRN70B41F205L;

dichiarano e convengono:

1) Tra i sottoscritti MARIACRISTINA CAMPANINI, ROSANGELA LANZI, CATERINA BAZZANI come sopra indentificati è costituita l’Associazione denominata:

ASSOCIAZIONE AIUTILITY - O.N.L.U.S.

e anche in forma abbreviata AIUTILITY ONLUS
L’Associazione ha sede in Milano, in Viale Sabotino, 13 20135 Milano

2) La Associazione ha durata illimitata

3) L’Associazione AIUTILITY ONLUS, ha per scopo la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l’utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operino per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ed in particolare a favore di a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, in Italia e all’estero.
L’associazione per il tramite della propria attività di beneficenza persegue obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l’autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, e offre opportunità d’istruzione necessarie per migliorare le loro condizioni di vita principalmente i minori di età, e in particolare infanti e bambini orfani, bisognosi di aiuto, sofferenti, in stato di indigenza o di malattia, di qualsiasi livello sociale o nazionalità nonché la tutela e promozione dei diritti dell’uomo nel suo rapporto con gli animali, la natura e l’ambiente grazie anche alla prevenzione del randagismo.
L’Associazione potrà:
a) svolgere ogni attività di gestione patrimoniale e di “fund raising” al fine di devolvere le somme appositamente raccolte e/o pervenute da donazioni, al sostegno delle proprie attività istituzionali;
b) fare beneficenza in favore dei soggetti che si trovino, per qualsiasi ragione, in condizioni svantaggiate e di esclusione sociale, nonché in favore di enti che, senza fini di lucro, svolgono attività di sostegno nei confronti di questi soggetti;
c) promuovere azioni atte a garantire dignità e un’accettabile qualità della vita a soggetti in difficoltà e a salvaguardia della vita umana, anche mediante campagne di prevenzione, seminari, corsi, manifestazioni, convegni e iniziative, incontri, procedendo eventualmente alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
d) collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
e) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti ed Onlus aventi oggetto analogo al proprio.
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

4) L’Associazione è retta dallo Statuto che qui si allega sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.

5) L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di tre membri, nominati in persona di:

  • CAMPANINI MARIACRISTINA, Presidente;
  • BAZZANI CATERINA, Vice-Presidente;
  • ROSANGELA LANZI;

come sopra identificati, le quali resteranno in carica in deroga alle previsioni statutarie al fine di dare avvio alla associazione per cinque esercizi e pertanto sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2024.

7) I soggetti, come sopra rappresentati, accettano le cariche sociali loro attribuite di Presidente e di Vice Presidente, ai sensi del predetto articolo 5 dello Statuto allegato al presente atto. Viene conferito mandato ai consiglieri, testé nominati, in via disgiuntiva tra loro, CAMPANINI MARIACRISTINA e BAZZANI CATERINA di aprire un conto corrente intestato alla Associazione, compiendo ogni operazione bancaria sia attiva sia passiva inerente l’Associazione stessa. Viene altresì conferito mandato ai Consiglieri, testé nominati, in via disgiunta tra loro, per lo svolgimento di tutte le pratiche occorrenti ai sensi di legge ai fini della registrazione del presente atto e per l’ottenimento della qualifica di O.N.L.U.S., sottoscrivendo istanze e domande, con facoltà di apportare al presente atto e allo Statuto allegato tutte quelle modificazioni, necessarie o semplicemente opportune, che fossero richieste dalle Autorità competenti.
8) Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall’allegato Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Le parti consentono e autorizzano al trattamento dei “dati personali” contenuti nel presente atto per darne esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge.

Milano, 10 (dieci) Agosto 2020 (duemilaventi).

Firmato:

  • CAMPANINI MARIACRISTINA
  • BAZZANI CATERINA
  • ROSANGELA LANZI

Allegato "A" ASSOCIAZIONE AIUTILITY - O.N.L.U.S.
STATUTO

Art. 1

È costituita un’Associazione denominata

“ASSOCIAZIONE AIUTILITY - O.N.L.U.S.”

e anche in forma abbreviata AIUTILITY ONLUS, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia; in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997, l’organizzazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), dizione che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.

 

SEDE

Art. 2

Essa ha sede in Milano.

Il Consiglio direttivo, nell’ambito della stessa, città può trasferire l’indirizzo della sede dell’Associazione ed istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano; con delibera assembleare, l’Associazione può istituire sedi e sezioni distaccate all’estero.

 

FINALITÀ

Art. 3

L’Associazione che opera in assenza di fini di lucro, è apolitica ed apartitica e, con l’azione diretta e personale dei propri aderenti, opera nel settore della beneficenza ai sensi dell’ art.10 comma 1 lettera a) numero 3 del D. Lgs. 460/1997 ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale concretizzantesi negli scopi e nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 4.

 

SCOPO

Art. 4

L’Associazione ha per scopo la concessione di erogazioni e in denaro con l’utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), dell’art.10 del D. Lgs. 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ed in particolare a favore di a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, in Italia e all’estero.

L’associazione per il tramite della propria attività di beneficenza persegue obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l’autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane e offre opportunità d’istruzione necessarie per migliorare le loro condizioni di vita principalmente i minori di età, e in particolare infanti e bambini orfani, soggetti bisognosi di aiuto o di tutela, sofferenti, in stato di indigenza o di malattia, di qualsiasi livello sociale o nazionalità nonché la tutela e promozione dei diritti dell’uomo nel suo rapporto con gli animali, la natura e l’ambiente grazie anche alla prevenzione del randagismo.

L’Associazione potrà:

a) svolgere ogni attività di gestione patrimoniale e di “fund raising” al fine di devolvere le somme appositamente raccolte e/ o pervenute da donazioni, al sostegno delle proprie attività istituzionali;

b) fare beneficenza in favore dei soggetti che si trovino, per qualsiasi ragione, in condizioni svantaggiate e di esclusione sociale, nonché in favore di enti che, senza fini di lucro, svolgono attività di sostegno nei confronti di questi soggetti;

c) promuovere azioni atte a garantire dignità e un’accettabile qualità della vita a soggetti in difficoltà e a salvaguardia della vita umana, anche mediante campagne di prevenzione, seminari, corsi, manifestazioni, convegni e iniziative, incontri, procedendo eventualmente alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

d) collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;

e) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti ed Onlus aventi oggetto analogo al proprio.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

 

DURATA

Art. 5

L’Associazione avrà durata illimitata e potrà essere prorogata dall’assemblea degli associati.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto consuntivo;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o associati.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative deliberate dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli associati, previa deliberazione dell’assemblea ordinaria, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione; le quote sociali dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno;
b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
c) dai proventi conseguiti nell’eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.

Art. 7

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo dell’esercizio ed il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’assemblea. Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio direttivo potrà avvalersi, per la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo, del maggior termine di sei mesi.

Art. 8

L’associato che cessi per qualunque ragione (esclusione, dimissioni, decesso), non ha diritto al rimborso delle quote associative o di quanto versato a qualunque titolo.

 

ORGANI

Art. 9

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente, il Vice Presidente;
d) l’Organo di Controllo, se nominato. Le cariche associative sono tutte elettive.

 

ASSOCIATI

Art. 10

Possono divenire associati sia le persone fisiche, dopo il raggiungimento della maggiore età, sia quelle giuridiche, pubbliche e private, le quali condividono le finalità dell’ente e si impegnino a partecipare alla vita dell’Associazione.

La presenza di enti pubblici e di società commerciali nonché altri soggetti indicati all’art. 10 comma 10 del D. Lgs. n. 460/1997 non deve essere prevalente e comunque non tale da esercitare un’influenza dominante nelle determinazioni dell’associazione.

A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta motivata e comunque l’espressa accettazione del presente statuto.

Il Consiglio direttivo decide sull’ammissione dei nuovi associati; in caso di mancato accoglimento il Consiglio direttivo è tenuto a rendere nota la motivazione all’interessato.

Al momento dell’ammissione l’associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale.

I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni, per esclusione.

Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio direttivo, gli associati che:

  1. a) risultino essere in ritardo nel pagamento della quota associativa per più di sei mesi;
  2. b) svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione;
  3. c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti, o alle delibere assembleari e consiliari.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’associato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’Assemblea a mezzo lettera raccomandata telegramma, e-mail o altro mezzo di comunicazione che possa documentare il ricevimento inviata al Presidente del Consiglio direttivo o al Collegio dei evisori se nominato.

Gli associati che intendano dimettersi, dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, o saranno considerati associati anche per l’anno successivo, ed obbligati al pagamento della quota associativa.

Art. 12

L’Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire associati e pur condividendo le finalità dell’associazione stessa, potranno versare un contributo periodico o “una tantum".

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività della Associazione ed a partecipare alle relative iniziative. I sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 13

La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e dunque in difformità delle finalità che si prefigge l’Associazione.

 

ASSEMBLEE

Art. 14

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

L’Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Art. 15

L’Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli associati e a maggioranza di voti mentre in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza dei presenti.

Per le delibere relative allo scioglimento della Associazione, alla nomina dei relativi liquidatori e alla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L’Assemblea delibera in merito all’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, procede alla nomina delle cariche sociali ed approva gli eventuali regolamenti interni; essa inoltre delibera in merito alle modifiche dello statuto ed a tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall’organo amministrativo.

Art. 16

L’assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo mediante comunicazione scritta, con lettera raccomandata, telegramma, e-mail o altro mezzo di comunicazione che possa documentare il ricevimento, inviati almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione agli indirizzi, ai numeri di cellulare o agli indirizzi di posta elettronica notificati alla associazione e annotatati sul libro degli associati. La convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo e le materie da trattare.

L’assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in paesi dell’Unione europea nonché in Svizzera.

L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta, anche se membro del Consiglio direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione di rendiconti e le deliberazioni in merito ai compensi ed alle responsabilità dei Consiglieri.

Ciascun associato può assumere un massim di cinque deleghe.

Ciascun associato persona fisica maggiorenne, giuridica, cooperativa od ente ha diritto ad un voto. I Sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 18

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età e qualora sia assente l’intero consiglio direttivo da un associato eletto dall’Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea, la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni, nominare un segretario scegliendolo anche tra i non associati.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora il presidente dell’assemblea lo ritenga opportuno, provvederà alla nomina di due scrutatori per procedere alle votazioni anche per iscritto.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori da riportare su apposito libro.

Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri, secondo quanto deliberato dall’assemblea ordinaria.

Possono essere nominati consiglieri associati o non associati questi ultimi nel limite di un terzo dei componenti il consiglio direttivo.

I consiglieri così nominati durano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili ovvero sino a revoca o dimissioni.

Qualora uno o più consiglieri venissero a mancare nel corso del periodo di carica, purchè non sia venuta meno la maggioranza, gli altri consiglieri con delibera possono provvedere alla temporanea sostituzione. I consiglieri cosi nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Nell’ipotesi in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio direttivo.

Art. 20

Il Consiglio direttivo designerà al suo interno, il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota associativa. Le quote associative possono essere differenziate in base all’età dell’associato ovvero ai particolari meriti e all’attività svolta a favore dell’Associazione. Il Consiglio direttivo potrà nominare “Benemeriti dell’Associazione” le persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo della Associazione e per il conseguimento dei suoi fini. I Benemeriti acquisiscono la qualifica di associati e hanno diritto al voto senza essere tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma, o e-mail ovvero altro mezzo che dia atto del ricevimento, almeno tre giorni prima della data prescelta oppure un giorno libero in caso d’urgenza, agli indirizzi, ai numeri di fax o cellulare o agli indirizzi di posta elettronica notificati alla Associazione. La convocazione deve essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Dalle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o dal presente statuto, riservati all’assemblea.

Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri, nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto, nonché nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Al Consiglio direttivo è altresì affidata la gestione dell’associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Esso procede pure alla compilazione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato esecutivo composto da più Consiglieri, includendo tra essi il Presidente ovvero il Vice Presidente, per la gestione ordinaria dell’Associazione e per l’esecuzione delle delibere consiliari e ne determina la durata che non può essere superiore alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo che lo nomina. Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può altresì, nominare un Comitato tecnico, determinandone numero dei membri, durata della carica, compiti e modalità di funzionamento. Al Comitato tecnico potrà essere riconosciuto un compenso stabilito dal Consiglio direttivo ed un rimborso spese da determinarsi al momento della nomina.

Art. 23

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e sovraintende l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

In sua assenza la rappresentanza spetta al Vice presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio direttivo ed il Vice presidente, saranno eletti dal Consiglio direttivo.

 

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 24

L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. L’Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e scade con l’assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e i suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale, ove ricorra l’obbligatorietà per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

I membri dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

Art. 25

Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli eventualmente previsti per legge e/o previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. L’associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 26

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Onlus ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa disposizione imposta dal D.Lgs. n. 460/97 e/o dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

 

CONTROVERSIE

Art. 27

Tutte le eventuali controversie sociali tra i associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea ordinaria, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

RINVIO

Art. 28

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Scarica lo statuto
ASSOCIAZIONE AIUTILITY – O.N.L.U.S.
C.F 97874290154
Progettato e realizzato daArona (NO)
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